NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: cosa cambia per la formazione in modalità E-LEARNING

L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” contiene anche sensibili modifiche in merito ai contenuti ed all’organizzazione della formazione.

Nella premessa all’Accordo si precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento in modalità e-Learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, con le modalità disciplinate dall’Accordo: nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.

L’Allegato II, sostituisce completamente l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning. Nell’Allegato II sono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso. Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale. Detta scheda dovrà essere resa disponibile al discente che all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

L’Allegato V precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata la formazione in modalità e-learning per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.

Gli attestati di frequenza devono essere consegnati o trasmessi, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti e non quindi, all’azienda o al datore di lavoro.

Leggi e scarica il testo:

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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