Scadenza contributo SISTRI il 30 Aprile 2018

Con la legge di bilancio 2018 è stata nuovamente prorogata al 01 gennaio 2019, la piena entrata in vigore del SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Prorogato quindi di un altro anno il cosiddetto regime di “doppio binario” (tenuta registri cartacei + SISTRI – per le aziende soggette)

Ciascuna azienda iscritta al SISTRI è tenuta al pagamento del Contributo SISTRI al momento dell’iscrizione e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno.
Sono tenuti al versamento del contributo anche gli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI, anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un unico versamento comprendente l’importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali, o mediante più versamenti per ciascuna unità locale. Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il pagamento dovrà essere effettuato in un unico versamento, comprendente l’importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Per informazioni sulle modalità di pagamento si rimanda al sito www.sistri.it.

Dopo avere effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare, accedendo all’applicazione gestione azienda, gli estremi del pagamento.

 

Si ricorda che sono obbligati a iscriversi al SISTRI i seguenti soggetti:

  • Enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:
    • attività di demolizione, costruzione e da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
    • lavorazioni industriali e artigianali;
    • attività commerciali;
    • attività di servizio;
    • attività sanitarie;
    • attività agricole e agroindustriali ad esclusione degli imprenditori agricoli che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta.
  • Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio consistenti in:
    • deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti);
    • messa in riserva di rifiuti sottoposti a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti).
  • Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi;
  • Gestori di rifiuti pericolosi;
  • Nuovi produttori di rifiuti intesi come soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
    • nuovi produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti pericolosi;
    • nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti pericolosi;
    • nuovi produttori di rifiuti pericolosi derivanti da attività di trattamento di rifiuti non pericolosi.
  • Operatori del trasporto intermodale;
  • Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi.
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