Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, è stato convertito in legge il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento introduce diverse modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra cui un aggiornamento significativo della disciplina della sorveglianza sanitaria.
Modifica dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008
Tra le novità di maggiore rilievo vi è l’inserimento, all’articolo 41, comma 2, della lettera e-quater), che introduce una nuova tipologia di visita medica.
La norma prevede l’effettuazione di una visita medica prima o durante il turno di lavoro, qualora sussista un ragionevole motivo per ritenere che un lavoratore addetto ad attività a elevato rischio infortunistico si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La visita è finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto di tali sostanze ed è applicabile esclusivamente alle attività lavorative a elevato rischio individuate:
dall’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125;
dall’articolo 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
La disposizione richiama inoltre il rispetto delle normative vigenti in materia di controlli sull’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ambito di applicazione e presupposti
La nuova visita non riguarda la totalità dei lavoratori, ma esclusivamente coloro che svolgono mansioni classificate come ad elevato rischio infortunistico.
L’attivazione della visita è subordinata alla presenza di un ragionevole motivo, che deve configurarsi come una situazione concreta e attuale, basata su elementi osservabili e non su presupposti generici o astratti.
La norma non individua espressamente le figure aziendali deputate a rilevare tale condizione, ma la responsabilità dell’attivazione della procedura ricade sul datore di lavoro, titolare degli obblighi di vigilanza e sicurezza.
Attività lavorative classificate come ad elevato rischio infortunistico
La nuova visita per “ragionevole motivo” si applica esclusivamente ai lavoratori addetti ad attività considerate a elevato rischio di infortunio, già individuate dalla normativa previgente in materia di alcol e sostanze stupefacenti, richiamata espressamente dal DL 159/2025.
In particolare, rientrano in tale ambito le mansioni individuate:
dall’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125;
dall’articolo 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309;
nonché dagli Accordi e Intese attuative in materia di alcol e droghe nei luoghi di lavoro.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate attività a elevato rischio infortunistico quelle che comportano:
conduzione di veicoli o mezzi di trasporto, inclusi:
automezzi per il trasporto di persone o merci;
mezzi d’opera, macchine movimento terra, carrelli elevatori;
utilizzo di macchine o attrezzature pericolose, quali:
gru, piattaforme di lavoro elevabili, apparecchi di sollevamento;
presse, seghe, macchine utensili ad alto rischio;
lavori in quota, inclusi:
montaggio, smontaggio e uso di ponteggi;
attività su coperture, scale, strutture sopraelevate;
attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
impiego di esplosivi o materiali ad alto potenziale di rischio;
attività che comportano rischio elettrico elevato;
mansioni di vigilanza armata e servizi di sicurezza;
attività sanitarie o assistenziali critiche, in particolare quelle che comportano interventi di emergenza o responsabilità diretta sulla sicurezza di terzi.
L’applicazione della nuova visita è pertanto limitata a tali mansioni e non può essere estesa indiscriminatamente all’intera popolazione aziendale.
La corretta individuazione delle attività a elevato rischio deve avvenire nell’ambito della valutazione dei rischi aziendale e tenendo conto dei riferimenti normativi e degli indirizzi applicativi vigenti.
Collocazione della visita nel sistema di sorveglianza sanitaria
La visita introdotta dalla lettera e-quater si inserisce formalmente nel sistema della sorveglianza sanitaria disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
Si tratta tuttavia di una prestazione con caratteristiche peculiari, in quanto:
non deriva dalla valutazione di un rischio professionale strutturale;
è legata a una condizione contingente e temporanea;
richiede un intervento immediato, prima o durante il turno lavorativo.
Al termine della visita, il medico competente è comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, come previsto dalla normativa vigente.
Aspetti organizzativi e operativi
La previsione di una visita da effettuarsi in tempi molto rapidi pone rilevanti questioni organizzative, soprattutto in relazione:
alla disponibilità immediata del medico competente;
alla gestione delle attività in aziende con più sedi, turnazioni o lavoro notturno;
alla compatibilità della nuova procedura con i modelli organizzativi ordinari della sorveglianza sanitaria.
Ulteriori complessità derivano dalla distinzione tra:
verifica dell’effetto di alcol o sostanze (condizione attuale);
accertamento dell’assunzione, che può essere anche pregressa.
Le due fattispecie richiedono strumenti, protocolli e tempistiche differenti, e gli attuali riferimenti normativi non definiscono in modo puntuale le modalità operative da adottare nei controlli immediati.
Esiti della visita e tutele del lavoratore
Qualora dalla visita emerga una condizione di alterazione psicofisica, il medico competente può rilevare una inidoneità temporanea allo svolgimento dell’attività lavorativa, limitata al periodo strettamente necessario.
La norma non disciplina in modo specifico:
la durata dell’eventuale inidoneità temporanea;
le misure cautelative da adottare nell’attesa della visita;
le modalità di gestione del lavoratore fino al completamento degli accertamenti.
Resta fermo il principio di tutela della dignità, della riservatezza e dei diritti del lavoratore, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Considerazioni conclusive
La nuova “visita per ragionevole motivo” si inserisce nel quadro delle misure finalizzate alla prevenzione degli infortuni nelle attività a elevato rischio.
Tuttavia, la sua applicazione pratica richiede particolare attenzione sotto il profilo organizzativo, procedurale e giuridico, in attesa di eventuali chiarimenti interpretativi o di un coordinamento normativo più organico, anche tramite Accordi Stato-Regioni o indicazioni operative delle autorità competenti.



